La legge comunitaria 2008, recepita nel nostro ordinamento con la legge 88/2009, all’articolo 42, ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità per le società, prevedendone anche il regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni previste dalla legge (cfr. articoli 2250 e 2630 del Codice Civile nel testo modificato dall’articolo 42 della L. 88/2009).
L'articolo 2250 del Codice Civile dispone per le società sia di persone che di capitale l'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture, lettere) i seguenti dati:
1) la sede della società, il numero di iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta (per tutte le tipologie di società);
2) il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (per le società di capitali);
3) lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (per tutte le tipologie di società);
4) lo stato di società con unico socio (per le s.p.a e le s.r.l. "unipersonali").
Le società di capitali sono inoltre soggette ad un obbligo ulteriore, cioè di pubblicare le informazioni sopra descritte anche nei siti web delle societa’ medesime.
Sono inoltre state introdotte sanzioni corpose per le società (sia di persone che di capitali) che non ottemperano alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella corrispondenza compreso - solo per le società di capitali - il sito web. La nuova legge prevede l'applicazione delle sanzioni già previste dall'articolo 2630 Codice Civile con un minimo di 206 ad un massimo di 2.065 euro da applicare, di regola, per ciascun componente dell'organo di amministrazione. La legge in commento ha inoltre disposto, per le società di capitali, la facoltà di pubblicazione degli atti per cui e’ prevista l’iscrizione o il deposito, in apposita sezione del Registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale della Comunità europea.
Tale pubblicazione dovrà essere corredata da traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza fra l’atto in lingua italiana e quello pubblicato in lingua diversa, detti atti non saranno opponibili ai terzi, fatta salva per la società la facoltà di dimostrare da parte dei terzi medesimi la conoscenza del contenuto dell’atto in lingua italiana.
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dal momento che la Legge n. 88/2009 è già in vigore, le società che non vi abbiano provveduto devono senza indugio aggiornare i propri siti Web con le informazioni innanzi indicate.
A tale scopo si invitano le Società di Capitale, nostre Gentili Clienti, (Società per azioni S.p.A., Società a responsabilità limitata S.r.l., Società in accomandita per azioni S.a.p.a.. , Società cooperative, Società consortili) ad agevolare e velocizzare l'aggiornamento del proprio sito web (solo se da noi direttamente gestito ed amministrato) inviando via Fax il modulo allegato alla presente notizia, correttamente compilato, al numero 0558314721.
Certi dell'importanza delle informazioni inviate e di poter rinnovare così tutta la professionalità dei nostri servizi, con l'occasione porgiamo i più Cordiali Saluti.
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